La DIA viene consacrata come provvedimento abilitativo a formazione tacita – Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 13 gennaio 2010, n. 72.
La previsione espressa nella nuova formulazione dell’articolo 19, terzo comma, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 in punto di potere dell’Amministrazione di annullare in via di autotutela il titolo conseguente alla DIA, nonché quella ex articolo 38, comma 2 bis, del DPR 6 giugno 2001 n. 380 in punto di possibilità “dell’accertamento della inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo”, con una conseguenziale equiparazione di siffatta ipotesi al permesso annullato, si giustificano, a ben vedere, solamente alla luce di una sostanziale assimilazione del titolo conseguito in esito alla presentazione della DIA (ed al decorso del termine di legge dato all’Amministrazione per verificarne i presupposti) ad un titolo abilitativo esplicito (e cioè, il c.d. permesso di costruire).
Sicché, i terzi che ritengano di esser pregiudicati dall’effettuazione di una attività edilizia assentita in modo implicito, possono agire innanzi al Giudice amministrativo per chiedere l’annullamento del titolo abilitativo formatosi per il decorso del termine fissato dalla legge entro cui l’Amministrazione può impedire gli effetti della DIA.
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