Il notaio “furbetto” e il peculato. Cassazione Penale, sez. V, sentenza 11.12.2009 n°47178.

La qualifica di pubblico ufficiale spetta al notaio non solo nell’esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili); la condotta del notaio, costituita dall’omissione del versamento dell’imposta di registro, nonostante la consegna del denaro da parte dei clienti, può essere senza dubbio qualificata come peculato.

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