Le controversie patrimoniali nel pubblico impiego: a chi spetta la giurisdizione? (Cassazione, Sez. Unite, sentenza 14 ottobre 2009, n. 21753).

A seguito dell’adozione del D.Lgs. n. 80/1998, art. 45 (oggi sostituito dall’art. 69, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001), tutte le controversie di carattere patrimoniale relative al rapporto di pubblico di impiego appartengono alla giurisdizione amministrativa esclusiva, a nulla rilevando la distinzione tra responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana dell'ente pubblico, non economico, datore di lavoro. Quanto affermato trova conferma nella circostanza che la responsabilità acquiliana non può ricondursi – purché sussista un collegamento non occasionale tra comportamento illegittimo e rapporto di lavoro - alla categoria delle questioni attinenti ai diritti patrimoniali consequenziali. In presenza di tali presupposti, quindi, la domanda in giudizio del dipendente (o ex dipendente) pubblico, diretta alla costituzione di rendita vitalizia a norma dell’art. 13 L. n. 1338 del 1962, a seguito della prescrizione dei contributi previdenziali non versati, è riconducibile all'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualunque sia la qualificazione giuridica attribuita alla relativa azione.

Attenzione!

Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.

Fai clic qui per effettuare l'accesso