Reformatio in pejus del provvedimento disciplinare in via di autotutela – Consiglio di Stato,sez. VI - sentenza 4 febbraio 2010 n. 516.
Le evidenti esigenze di certezza caratterizzanti il settore dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti pubblici non ammettono in alcun modo un’opzione ermeneutica di portata sostanzialmente integrativa del dato normativo; in particolare, una disposizione secondo cui il procedimento disciplinare già concluso può essere riaperto solo al ricorrere di alcune tassative condizioni (emersione di nuove prove le quali possano condurre al proscioglimento dell’incolpato, ovvero ad una sanzione di minore gravità) che prevedono una sorta di possibilità di reformatio in melius, non può indurre a ritenere che la medesima disposizione consenta altresì la riapertura del procedimento disciplinare in tutte le ipotesi in cui ciò avvenga in modo sfavorevole per il dipendente (prevedendo quindi una reformatio in pejus).
Anche ammettendo in via astratta l’esercitabilità dei poteri di autotutela nella materia disciplinare, resta fermo che l’esercizio di tali poteri sarebbe possibile (conformemente ai generali principi regolatori della materia) solo al ricorrere di alcune tassative condizioni (es.: previa esplicitazione dello specifico interesse pubblico sotteso all’esercizio del potere di autotutela, ponderazione fra i vari interessi nella specie coinvolti, valutazione dell’elemento/tempo nella concreta dinamica degli eventi).
E’ illegittimo il provvedimento di destituzione dal servizio adottato nei confronti di un dipendente pubblico ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, a causa della ingiustificata e prolungata assenza dal servizio del dipendente stesso, nel caso in cui risulti che per i medesimi fatti, in precedenza, sia stato adottato un provvedimento disciplinare meno grave (nella specie per i medesimi fatti in precedenza era stata irrogata la sanzione pecuniaria pari a 3/30 di una mensilità dello stipendio), a nulla rilevando che il nuovo provvedimento disciplinare sia stato preceduto dall’annullamento in via di autotutela del precedente e che l'annullamento sia stato disposto anche in considerazione del fatto che il precedente provvedimento non era stato ancora comunicato all’interessato.
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