Sfuggire subdolamente al pedaggio autostradale può costare caro. Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, Sentenza dell'11 gennaio 2010 n. 666.
“La condotta palesemente decettiva (sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo) dell’imputato integra il delitto di truffa - come correttamente ritenuto dai giudici di secondo grado - tutte le volte in cui l’inganno abbia comportato l’elusione, da parte sua, del pagamento dovuto, elusione nella quale si è, di volta in volta, concretato il danno dell’esercente”.
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