Il privato che tramite false attestazioni induca il pubblico ufficiale a redigere un atto pubblico al quale la falsa attestazione inerisca, commette il reato di falso ideologico di cui risponde ai sensi dell’art. 48 c.p. in quanto decipiens. Cass. pen., Sezioni Unite, 24.09.2007, n. 35488.

Il privato che attesti il falso in dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rispondendo del reato di cui all’art. 483 c.p., risponde anche del reato di falso ideologico in atto pubblico ex artt. 48 e 479 c.p. tutte le volte in cui, un pubblico ufficiale, adottando un provvedimento, a contenuto descrittivo o dispositivo, dia atto nella premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte dalle false attestazioni del privato. Quest’ultimo risponde di falso ideologico in atto pubblico in quanto decipiens ed autore delle false attestazioni, il pubblico ufficiale, a prescindere dell’assenza di dolo che caratterizza la sua condotta, in quanto deceptus non ne risponde.
Il delitto di falsa attestazione del privato di cui all’art. 483 c.p., può concorrere con quello di falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell’atto al quale l’attestazione inerisca, di cui agli artt. 48 e 479 c.p.c, quando la falsa dichiarazione del decipiens sia di per sé prevista come reato e fatto salvo il caso in cui il pubblico ufficiale  sia destinato a provare la verità dei fatti contenuti nella falsa attestazione.

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