Procedure di affidamento: le bugie hanno le gambe corte. Chi mente sui requisiti morali decade dall’aggiudicazione provvisoria. Consiglio di Stato, Sez. V – sentenza 2 febbraio 2010, n. 428.
Le false dichiarazioni rese in sede di gara costituiscono un’ autonoma e distinta causa di violazione dei requisiti previsti dall’art. 38, comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 163/2006. Il rappresentante legale della società ha il dovere di dichiarare l’inesistenza di situazioni ostative all’ammissione della stessa alla procedura di affidamento. L’omessa dichiarazione, concernente una condanna penale per omicidio colposo da incidente stradale, pregiudica il rapporto fiduciario che è alla base del contratto pubblico, legittimando la Pubblica Amministrazione a porre in essere il provvedimento di decadenza dall’ aggiudicazione provvisoria.
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