Il jackpot e la legge - Consiglio di Stato, sez. IV - sentenza 28 gennaio 2010 n. 359.
Con l’art. 15 del decreto legge 28 dicembre 2001 n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002 n. 16 (che ha eliminato il precedente limite al jackpot per il gioco del Superenalotto a decorrere dal 1° gennaio 2002), l’eliminazione del tetto massimo per le vincite di prima categoria nel Superenalotto è stata legificata, con la conseguenza che la eventuale reintroduzione di un siffatto limite rientra nella esclusiva discrezionalità del Legislatore e non può quindi avere corso se non con un atto normativo primario (alla stregua del principio nella specie è stata rigettato il ricorso proposto dal ..., tendente ad ottenere la fissazione in via amministrativa di un limite od un tetto massimo all’accumulo del montepremi - c.d. jackpot - del Superenalotto per le vincite di prima categoria con sei punti).
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 del decreto legge 28 dicembre 2001 n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002 n. 16, nella parte in cui non prevede la possibilità di fissare con un disposizione regolamentare un limite alle vincite previste per il gioco del Superenalotto, sotto il profilo che l’omessa fissazione di un limite all’accumulo del montepremi del Superenalotto indurrebbe nei cittadini una coattiva e patologica propensione al gioco e favorirebbe l’instaurarsi di vere e proprie ludopatie, recando quindi grave danno alla salute dei giocatori e al benessere delle loro famiglie. Infatti, nell’attuale stato delle conoscenze epidemiologiche, non sembra potersi individuare, con sufficiente grado di attendibilità, alcuna diretta correlazione tra l’aumento del jackpot e la diffusione delle ludopatie vere e proprie o comunque di fenomeni di patologica dipendenza dal gioco d’azzardo.
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