Natura ed effetti della dichiarazione di esclusione dell’acquisto dalla comunione prevista dall’art. 179 comma 2 c.c.: la risoluzione di un annoso contrasto giurisprudenziale. CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONI UNITE CIVILI, 28 ottobre 2009, n. 22755
L'art. 179 comma 2 c.c. prevede che l'esclusione della comunione, ai sensi dell'art. 179 comma lettere c) d) e f) c.c., si abbia solo se la natura personale del bene sia dichiarata dall'acquirente con l'adesione dell'altro coniuge.La norma condiziona l'effetto limitativo della comunione alla natura realmente personale del bene e attribuisce all'intervento adesivo del coniuge non acquirente la sola funzione di riconoscimento dei presupposti di quella limitazione, ove effettivamente già esistenti.
Conseguentemente, si deve ritenere che l'intervento adesivo del coniuge non acquirente sia condizione necessaria dell'esclusione dalla comunione del bene acquistato dall'altro coniuge e che la natura personale del bene non è sufficiente ad escludere di per sé l'esclusione dalla comunione, se non risulti concordemente riconosciuta dai coniugi. E, tuttavia, l’intervento adesivo del coniuge non acquirente è richiesto solo in funzione di necessaria documentazione della natura personale del bene: unico presupposto sostanziale della sua esclusione.
Pertanto, il coniuge non acquirente che abbia prestato la dichiarazione può sempre proporre azione di accertamento della natura del bene, ovviamente nei limiti probatori che dipendono dalla natura ricognitiva-confessoria ovvero dalla natura dichiarativa d’intenti della dichiarazione. Se tale azione è esperita all’interno dell’azione di annullamento ex art. 184 c.c., per essere stato venduto il bene in oggetto ad un terzo senza il consenso dell’altro coniuge, trova applicazione l’art. 1445 c.c., secondo il quale sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede purché il loro acquisto (se immobiliare) sia stato trascritto o iscritto prima della trascrizione della domanda giudiziale di annullamento.
Attenzione!
Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.