Trasporto illecito di rifiuti: per risponderne non occorre essere imprenditori. Corte di Cassazione penale, sez III, sentenza 7 gennaio 2010, n.79.

Ai fini dell’integrazione dell’ipotesi delittuosa prevista ex art.6 lett. d) D.L. 172/08 non è richiesta la qualità di imprenditore in capo all'autore del trasporto abusivo. La norma in questione dispone, in effetti, che è punito chiunque effettua un'attività di trasporto di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente, non richiedendo l'ulteriore requisito dell'organizzazione imprenditoriale. Tale requisito non può tantomeno desumersi dalla ratio o finalità teleologica della fattispecie de qua, la quale, invece, tende a reprimere l'attività di chiunque trasporti abusivamente rifiuti speciali e non, con grave pregiudizio dell'integrità ambientale del territorio.

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