In campo penale “malitia non supplet aetatem”: sull’inescusabilità dell’error aetatis – Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza 11 dicembre 2009, n. 47262.
Ai sensi dell’art. 609-sexies c.p., l’ignoranza circa l’età del partner non può esser invocata quale scusante. Stante siffatto principio, il soggetto che si accinga ad intrattenere rapporti sessuali con un partner potenzialmente infraquattordicenne è tenuto – al fine di evitare l’errore “colposo” – a sincerarsi con diligenza dell’età stessa (i.e., ad accertare se il partner abbia o meno compiuto gli anni quattordici).
Peraltro, il c.d. “ravvedimento attivo” di cui all’art. 62, n. 6), c.p. – il quale si riferisce alle conseguenze non patrimoniali del reato – non può esser concretizzato dal pagamento di una somma di denaro che il giudice di merito ritenga insufficiente a risarcire interamente il danno, così come richiesto dalla prima parte della disposizione de qua.
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