Il tabacco: un pericolo per il consumatore e per il produttore - Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 26516 del 17.12.2009.

“La produzione di sigarette configura un’attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 cod. civ. in quanto il tabacco, sostanza considerata nociva, è potenzialmente dannoso per la salute dell’utilizzatore.”
 
“Il produttore di tabacco può essere ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. per aver apposto la dicitura “light” sui pacchetti di sigarette poiché detto messaggio ingannevole può essere considerato come fatto produttivo di danno ingiusto indipendentemente da una norma specifica che vieti tale indicazione (nella specie D.Lgs. 184/2003)”.

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