“Vaglio del provvedimento amministrativo tecnico- discrezionale da parte del giudice amministrativo”. Consiglio di Stato, sez. VI – sentenza 18 dicembre 2009, n. 8399.
Il giudice amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della pubblica amministrazione ma può valutare, anche avvalendosi di idonea consulenza tecnica, la eventuale erroneità della valutazione della pubblica amministrazione; tale elucubrazione acquista maggiore rilievo ove si tratti di valutare un provvedimento amministrativo di natura tecnico- discrezionale (c.d. “discrezionalità tecnica”), comprensibile alla luce di determinati requisiti aventi valenza scientifica ovvero tecnica”.
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