Giudizio di cognizione e giudizio di ottemperanza: errato considerarli parti di un unico processo per il computo della durata irragionevole. Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 24 dicembre 2009, n. 27365.

Resta innegabile il carattere di spiccata autonomia del giudizio di cognizione e del giudizio di esecuzione o di ottemperanza: non possono sommarsi ai fini del computo della durata irragionevole del processo, giacchè distinti strutturalmente e funzionalmente. Il dies a quo relativo al termine semestrale, per l’azione di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della Convenzione, decorre dal momento della decisione definitiva. Ergo: è inammissibile e tardiva la domanda fondata sul calcolo sommativo dei due giudizi, essendo differenti le situazioni giuridico-soggettive sottese.        

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