Sul provvedimento amministrativo sfavorevole al suo destinatario che non sia stato preceduto dall'avviso dell'inizio del procedimento Consiglio di Stato, sez. VI - sentenza 19 gennaio 2010 n. 187.

E’ illegittima l'adozione di un provvedimento amministrativo sfavorevole al suo destinatario che non sia stato preceduto dall'avviso dell'inizio del procedimento, salvo che l'Amministrazione non dimostri in giudizio, ex art. 21 octies l. 7 agosto 1990 n. 241, che il contenuto del provvedimento, nonostante l'apporto del privato, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
L’urgenza di provvedere, necessaria per ritenere legittimo un provvedimento amministrativo sfavorevole non preceduto da comunicazione di avvio del procedimento all’interessato, non può risiedere in una pregressa inerzia dell’Amministrazione, ovvero in differenti valutazioni emerse all’interno della medesima; diversamente argomentando, infatti, si finirebbe con il vanificare la portata della norma di garanzia di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, privando il cittadino della garanzia di interlocuzione a cagione di una pregressa inerzia alla stessa amministrazione "imputabile". Deve piuttosto ritenersi che solo fatti nuovi, ovvero imprevedibili, ovvero soltanto successivamente emersi, etc. possono legittimare l’urgenza del provvedere, che a propria volta rende recessivo l’incombente di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990.
E’ illegittimo il provvedimento con il quale una Soprintendenza ha revocato una autorizzazione in precedenza rilasciata, che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento al titolare della autorizzazione revocata, atteso che da un lato, la revoca non costituisce provvedimento vincolato e che, dall’altro, non è stata giudizialmente fornita la prova che il provvedimento non avrebbe potuto essere differente da quello effettivamente reso ex art. 21 octies della legge n. 241/1990.

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