L’assegno di mantenimento spetta anche per i figli maggiorenni possessori di reddito, purché nella determinazione se ne tenga conto. Corte di Cassazione – Sezione prima civile – 23 ottobre 2007, n. 22255.

In tema di determinazione dell’assegno di mantenimento spettante ai figli maggiorenni, è necessario dare rilievo - oltre che allo squilibrio reddituale tra i coniugi ed al fatto che i figli continuino a gravare, come costi di mantenimento e di gestione ordinaria, sull'abitazione dell’altro coniuge - alla circostanza che entrambi siano detentori di redditi propri. Pertanto, senza che venga messo in discussione l’an debeatur, il quantum dell'assegno deve essere stabilito tenendo conto del tipo di attività lavorativa svolta da costoro, del reddito da essa derivante e del grado di autonomia dai medesimi conseguito.

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