La P.A. si riserva l’insindacabile facoltà di annullare la gara senza essere tenuta a rendere congrua motivazione: una fattispecie tentata di irresponsabilità civile dell’amministrazione. Consiglio di Stato, sez.V, 07-09-2009 n. 5245.

La clausola contenuta nel capitolato di gara con la quale la P.A. si riservi l’insindacabile facoltà di esercizio del potere di annullamento o di non procedere all’aggiudicazione del servizio senza essere tenuta a rendere noti i motivi di tale decisione, è da ritenersi nulla ex art. 1355 c.c., in quanto si configura come condizione meramente potestativa.
Tale clausola deve essere interpretata alla stregua del riconoscimento all’ente pubblico di un potere di implicita revoca dell’aggiudicazione, con l’obbligo di congrua motivazione che illustri la corretta ed esauriente ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Incorre in responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c., l’Azienda ospedaliera che revochi la precedente aggiudicazione definitiva per una diversa valutazione degli interessi pubblici sottostanti dovuta ad una inescusabile e concreta colpevolezza in relazione a carenze  gestionali conosciute già nella fase di indizione del relativo bando di gara e ben prima del provvedimento di formale aggiudicazione. Il risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale è ammesso a prescindere dalla legittimità dell’atto impugnato.

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