Libertà di matrimonio e libertà testamentaria:l’erede neppure indirettamente può essere indotto a contrarre matrimonio. Cassazione civile, sezione seconda, sentenza 15.04.2009, n. 8941.

La Corte di Cassazione, giungendo ad un approdo opposto agli orientamenti precedenti, ritiene che la condizione apposta ad una testamentaria che subordini l’efficacia della stessa alla circostanza che l’erede istituito contragga matrimonio debba essere considerata illecita, non in base ad una interpretazione estensiva dell’art. 636 c.c., co. 1, bensì alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 634 c.c. .Tale condizione, è quindi illecita poiché lesiva della libertà matrimoniale di ogni individuo, così come tutelata dagli artt. 2 e 29 Cost. e deve essere considerata come non apposta, salvo che non risulti essere stata l’unico motivo che abbia indotto il testatore a deporre, rendendo in tal caso nulla l’intera disposizione testamentaria.

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