Procedimento ad evidenza pubblica, collegamento tra imprese partecipanti alla gara e poteri di accertamento del G.A. Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza del 9 ottobre 2007, n. 5289.

Il Giudicante, nell’ipotesi in cui venga investito della questione riguardante il divieto per le imprese che siano tra loro in condizioni di collegamento di partecipare a procedure ad evidenza pubblica, tali da far ritenere al medesimo uno svolgimento irregolare della gara, in ragione del venir meno della segretezza e della indipendenza delle offerte, propri di tale procedura, è tenuto a pronunciarsi sul punto; e questo anche a prescindere dall’accertamento che la stessa amministrazione abbia condotto. Pertanto, onde valutare il rispetto del termine previsto per l’impugnazione dell’atto, è imprescindibile la sussistenza di una lesione concreta ed attuale della situazione soggettiva dell’interessata, che determina, a sua volta, la sussistenza di un interesse attuale all’impugnazione; e quindi, con riferimento al bando di gara o di concorso o alla lettera di invito, l’attitudine (sua o di alcune clausole in essi contenute) a provocare una lesione di tal genere, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 1 del 2003).

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