Il complesso sistema pubblicitario in materia di regime patrimoniale della famiglia: la Cassazione Civile a S.U. analizza le condizioni di opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale. Cass. S.U. Civile-Sentenza 13 ottobre 2009, n. 21658.

La costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 c.c. è compresa tra le convenzioni matrimoniali e come tale è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c. circa le forme di convenzioni medesime, ivi incluso il comma terzo che ne condiziona l’opponibilità ai terzi dell’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio. La trascrizione del vincolo per gli immobili, invece, resta degradata a mera pubblicità-notizia ai sensi dell’art. 2647 c.c. e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquistato altrimenti dalla costituzione del fondo. Ne consegue che, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio, il fondo medesimo non è opponibile ai creditori che abbiano iscritto ipoteca sui beni del fondo: è irrilevante la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili.
Il fondo patrimoniale risulta quindi sottoposto ad una doppia forma di pubblicità: annotazione nei registri dello stato civile-funzione dichiarativa (art.162, co,4 c.c.) ; trascrizione-funzione pubblicità notizia (art. 2647 c.c.). Infatti, quando la legge non ricollega alla trascrizione un particolare effetto ben determinato, si è in presenza di una pubblicità notizia.

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