Chi tace acconsente: la Suprema Corte considera la mancata comparizione del querelato come espressione della volontà di accettazione della remissione della querela. Corte di Cassazione penale, sezione IV, sentenza 18 marzo -13 luglio 2009, n. 28751.
In linea con l’orientamento prevalente in giurisprudenza, la Corte di Cassazione ha affermato che la verifica giudiziale dell’accettazione della remissione della querela consiste nella constatazione della mancanza di un rifiuto in tal senso, desumibile da dichiarazioni o fatti concludenti. Non è dunque necessario, come pur sostenuto da taluni, l’accertamento circa la sussistenza di una manifestazione positiva, espressa o tacita, da parte dell’imputato.
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