Una perspicua sentenza che si occupa della c.d. DIA: TAR Calabria di Catanzaro, sent. 6 novembre 2009, n. 1214.
Il Collegio, sulla scorta della giurisprudenza prevalente, ritiene che la DIA sia direttamente impugnabile da parte del terzo leso dall’altrui attività edilizia, risolvendosi la DIA edilizia in un atto abilitativo tacito.
La particolarità della DIA consiste nella sostituzione del privato all’Amministrazione, nella conduzione di un procedimento che condurrà all’abilitazione edilizia, in presenza dei presupposti ed in seguito al decorso del termine. Il ruolo della P.A., in tale procedura, è limitato al controllo della sussistenza dei presupposti, al fine dell’eventuale esercizio del potere inibitorio.
L’attività amministrativa, quindi, non è destinata a concludersi necessariamente con un provvedimento amministrativo, ma è una mera attività di controllo, che non assume la forma del procedimento amministrativo.
Deve esser, pertanto, escluso l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.
Al giudice amministrativo, nel sindacare l’attività della P.A., compete solamente verificare se il Comune ha legittimamente esercitato i suoi poteri inibitori e sanzionatori controllando la sussistenza dei requisiti per la formazione del provvedimento abilitativo a formazione tacita.
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