Anche l’igienista dentale ha bisogno dell’abilitazione. Cassazione - Sezione sesta - sentenza 12 dicembre 2008 - 30 gennaio 2009, n. 4294.
“l'attività di ablazione del tartaro e di lucidatura delle arcate dentarie non può essere esercitata se non da un medico odontoiatra o da un igienista dentale, con la conseguenza che commette il reato di esercizio abusivo della professione di igiene dentale il soggetto (nella specie, verosimilmente, un assistente di poltrona di uno studio dentistico) che esegua simili attività senza avere conseguito detta speciale abilitazione (v. Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2007, Ventura).
Ineccepibilmente, dunque, è stata emessa sentenza di applicazione della pena, ex artt. 444 e 448 c.p.p., nei confronti del ricorrente, in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 348 c.p., trattandosi del titolare dello studio medico che aveva consentito l'esercizio delle attività sopra descritte a soggetti non abilitati”.
Ineccepibilmente, dunque, è stata emessa sentenza di applicazione della pena, ex artt. 444 e 448 c.p.p., nei confronti del ricorrente, in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 348 c.p., trattandosi del titolare dello studio medico che aveva consentito l'esercizio delle attività sopra descritte a soggetti non abilitati”.
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