È inutile versare lacrime di coccodrillo: tardiva ritrattazione e simulazione di reato. Corte di Cassazione, sez. VI penale – sentenza 28 settembre 2009 n. 38111.
La Suprema Corte osserva che l’articolo 367 c.p. configura un reato istantaneo e di pericolo che si perfeziona con la semplice denuncia idonea a provocare anche soltanto investigazioni di polizia giudiziaria. Pertanto, come insegna la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la ritrattazione può avere efficacia scriminante solo se contestuale alla falsa denuncia e se fatta alla stessa Autorità che l’ha ricevuta. A maggior ragione quando le indagini già avviate abbiano portato alla scoperta della falsità della denuncia una eventuale ritrattazione, a causa della sua intempestività, non solo non consentirebbe di configurare gli estremi della scriminante, ma neppure l’applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6 poiché mancherebbero gli estremi della spontaneità e dell’efficacia previsti dalla stessa norma in grado di elidere od attenuare efficacemente le conseguenze del fatto dannoso (l’avvio delle indagini) ormai verificatosi.
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