Accesso dei consiglieri agli atti dell’ente locale. TAR Toscana, sez. I – sentenza 11 novembre 2009, n. 1607.

La prima sezione del TAR Toscana puntualizza l’ambito entro il quale può esercitarsi l’accesso agli atti dell’ente locale da parte dei consiglieri a norma dell’articolo 43 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Il Collegio precisa che la legge attribuisce al consigliere comunale un diritto soggettivo pubblico di portata particolarmente ampia che è funzionale all'espletamento del mandato elettorale e sul quale la struttura burocratica dell’ente (i cui atti sono in definitiva oggetto del potere conoscitivo da parte del consigliere) può svolgere un limitato e circoscritto sindacato. Il giudice territoriale, confermando l’indirizzo costante del Consiglio di Stato, ravvisa nell’esercizio di tale diritto un limite “nell'esigenza di evitare che esso (per l'abnormità della richiesta) metta in crisi l'organizzazione dell'ente” e declina i requisiti dell’istanza d’accesso nella puntualità dell’oggetto e nella sua chiara delimitazione. In tal modo si permette una riposta in tempi ragionevoli che non impone agli uffici di procedere ad un’attività di elaborazione e selezione delle informazioni che è pur sempre l’effetto di scelte soggettive e arbitrarie. Un regolamento approvato dall’ente che disciplini in modo compiuto la materia rappresenta il modo più efficace per indirizzare convenientemente le modalità d’esercizio del diritto ed il riscontro dei competenti uffici.

Attenzione!

Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.

Fai clic qui per effettuare l'accesso