“Non ti curar dei titoli di laurea dell’ex coniuge: ma accetta e paga!”. Potenzialità professionali e assegno divorzile. CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, sentenza 4 Novembre 2009, n. 23409.
L’assegno divorzile spetta al coniuge abilitato alla professione di psicologo e titolare di una laurea in lingue quando non svolga attività produttiva di reddito.
Il giudice del divorzio, infatti, accertata una differenza di situazione economica e reddituale tra i coniugi e valutata l’incapacità del coniuge più debole di procurarsi mezzi adeguati per mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, non è tenuto a procedere ad una analitica disamina di tutti gli elementi contemplati nell’art. 5 comma 6 L. n. 898/1970. Tuttavia, l’importo dell’assegno divorzile può essere ridotto tenendo conto delle potenzialità professionali dell’ex coniuge.
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