Appropriazione indebita e separazione personale. Cassazione - Sezione seconda - sentenza 10 giugno - 24 settembre 2009, n. 37498.

“Il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del titolare, in quanto significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio [Cass., sez. II, 13.6.2007 in Ced Cass., rv. 237850 (m)]. Da tale principio, affermato dalla giurisprudenza, si desume che il reato in questione, è consumato nel momento in cui il soggetto agente esercita la signoria sul bene uti dominus e non è necessario che la parte offesa debba formulare un'esplicita e formale richiesta di restituzione dello specifico bene oggetto della interversione del possesso”

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