Crocefisso: unione nel simbolo o discriminazione? Il principio di laicità nella Convenzione E.D.U. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 3 novembre 2009; caso Lautsi contro Italia.
L’articolo 2 del protocollo n. 1, prescrive che lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che esso assume nel settore dell’istruzione e dell’insegnamento, si astenga dall’imporre anche indirettamente un determinato culto (trattandosi di luoghi in cui gli allievi possono essere particolarmente influenzabili). La C.E.D.U. proibisce agli Stati di perseguire un obiettivo di indottrinamento, anche non rispettando le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori degli alunni. Il rispetto delle convinzioni religiose dei genitori e dei bambini implicano il diritto di professare una religione o di non credere in alcuna religione.
L’ ambiente scolastico deve essere aperto e favorire l’inclusione piuttosto che l’esclusione, indipendentemente dall’origine sociale degli allievi, delle proprie credenze religiose o origine etnica.
La scuola non dovrebbe essere il teatro di attività di proselitismo o predicazione.
Lo Stato, posti i suddetti compiti in materia d’istruzione e d’insegnamento, vigila affinché le informazioni o le conoscenze che appaiono nei programmi siano diffuse in modo oggettivo, critico e pluralistico.
La libertà di credere e la libertà non di credere sono entrambe protette dall’articolo 9 della Convenzione.
Nel contesto dell’insegnamento, la neutralità dovrebbe garantire il pluralismo.
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