Danno da reato: legittimazione attiva dei prossimi congiunti della vittima. Cassazione penale – Sezione III, sentenza del 22 ottobre 2007, n. 38952.

Ai prossimi congiunti della vittima di un reato spetta iure proprio il diritto al risarcimento del danno, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, non essendo ostativi ai fini del riconoscimento di tale diritto né il disposto di cui all'articolo 1223 codice civile né quello di cui all'articolo 185 cod. penale, in quanto anche tale danno trova causa diretta ed immediata nel fatto illecito. L'attribuzione di tale legittimazione iure proprio si fonda anche e soprattutto sul riconoscimento dei "diritti della famiglia" previsto dall'articolo 29 primo comma della Costituzione, il quale riconoscimento deve essere inteso non già restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando così, non solo doveri reciproci, ma dando luogo anche a gratificazioni e reciproci diritti. Da tale rapporto interpersonale discende che il fatto lesivo commesso in danno di un soggetto esplica i propri effetti anche nell'ambito del rapporto familiare. L'abuso sessuale patito da un minore crea indubbiamente un danno anche ai suoi genitori, il quale danno può essere di natura patrimoniale, allorché ad esempio i genitori devono sostenere spese per terapie psicologiche a favore della vittima, o di natura non patrimoniale per le apprensioni o dolori causati dall'illecito.

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