Posta celere o raccomandata: cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia! TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PUGLIA-BARI - 17 settembre 2009 numero 2085.

“Non v’é motivo di discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale che considera equipollenti, al fine della partecipazione ad una procedura concorsuale, la posta celere ed la posta raccomandata (cfr. C.d.S. V n. 6322 del 15/10/2003): invero al plico spedito per “pacco celere” viene attribuito un numero che consente di seguirne il percorso; esso, infine, viene consegnato con modalità simili a quelle della raccomandata per avviso di ricevimento, di guisa che non solo rimane una documentazione in ordine al giorno, all’ora ed alla persona che materialmente riceve il plico, ma é anche previsto che in caso di assenza del destinatario l’agente postale lasci un avviso sulla porta del destinatario assente. Trattasi di modalità assolutamente analoghe a quelle che assistono l’invio tramite raccomandata, di guisa che i due sistemi possono considerarsi assolutamente equivalenti. Il partecipante alla gara deve quindi ritenersi libero di servirsi della posta celere indipendentemente dalla ricorrenza di situazioni che rendano il servizio della posta raccomandata oggettivamente inutilizzabile (dimensioni o peso del plico, orari di accettazione, e simili)”

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