Suicidio conseguente a maltrattamenti: reato aggravato dall’evento configurabile solo se l’evento ulteriore risulta prevedibile in concreto. Corte di Cassazione, VI sezione penale – sentenza 19 novembre 2009, n. 44492.

Ai fini della formulazione di un giudizio di responsabilità penale, ex art 572 c.p., comma 2, u.p., in considerazione del superiore principio di colpevolezza, nei casi di suicidio seguito alla condotta di maltrattamenti, è necessario che l'evento sia la conseguenza prevedibile in concreto della condotta di base posta in essere dall'autore del reato. Laddove, in effetti, l’evento ulteriore risulti quale  frutto di una libera capacità di autodeterminarsi della vittima, imprevedibile e non conoscibile da parte del soggetto agente, non sarà possibile formulare un giudizio di responsabilità penale in capo all’autore del reato di base, onde scongiurare l’ingresso nel sistema di un’ipotesi responsabilità oggettiva.  

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