Il sabato del villaggio. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI VENEZIA - sentenza 30 ottobre 2009 numero 2700.
“Il Collegio, pur rilevando l'esistenza al riguardo di orientamenti contrastanti circa la possibilità di applicare anche nell'ambito del processo amministrativo la disposizione contemplata dal codice di procedura civile, nella specifica previsione relativa alle notifiche da effettuare nella giornata del sabato, non ritiene di poter accogliere l'eccezione di irricevibilità del ricorso. Invero, data per incontestata l'estensibilità delle norme di procedura civile anche al processo amministrativo, ovviamente nelle ipotesi in cui non vi siano espresse norme di procedura dettate al riguardo dalla normativa disciplinante il giudizio davanti al giudice amministrativo, e rilevato che in termini generali è stata riconosciuta l'applicabilità delle prescrizioni contenute nel richiamato art. 155 c.p.c. in ordine al computo dei termini sia in ambito processuale che nell'ambito del procedimento amministrativo, non si rilevano le ragioni di specialità ed eccezionalità evidenziate dalla difesa istante a sostegno della dedotta inapplicabilità della previsione contemplata nel quinto comma dell'articolo citato. Trattando del computo dei termini, così dispone l'art. 155 c.p.c. al quarto comma: "Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo". A detta disposizione la richiamata legge 263/05 ha aggiunto il comma successivo, in base al quale "La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato".
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