Il bel tacer del difensore: i silenzi che integrano il reato di infedele patrocinio. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II Penale-Sentenza 12 maggio 2009, n. 20066.

Il delitto di patrocinio infedele è reato proprio, il cui soggetto attivo deve essere il "patrocinatore". Ne consegue che essendo detta qualità inscindibile dallo svolgimento di attività processuali, ai fini dell'integrazione del reato non è sufficiente che un avvocato non adempia ai doveri scaturenti dall'accettazione di un qualsiasi incarico di natura legale, ma occorre la pendenza di un procedimento nell'ambito del quale si sia realizzata la violazione degli obblighi assunti con il mandato. Il silenzio del legale sull’esito negativo del ricorso, arreca nocumento alla parte rappresentata, integrando così la condotta infedele del reato ex art. 380 c.p.

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