Appalti pubblici, principio di tassatività delle cause di esclusione e conseguenze di una dichiarazione di subappalto difforme dalla lex specialis. Limiti del sindacato giurisdizionale sul giudizio di congruità delle offerte. Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 6708.

1. Una dichiarazione di subappalto erronea, incompleta o comunque non conforme alla lex specialis costituisce causa di esclusione della offerta dalla procedura di gara nei soli casi in cui la ditta partecipante non sia in grado di offrire autonomamente le prestazioni che avrebbe inteso subappaltare, rilevando negli altri casi solo sotto il profilo della impossibilità di ricorrere al subappalto.
2. Se l’offerta presenta evidenti profili di anomalia, sulla stazione appaltante incombe l’obbligo di valutare in modo rigoroso e puntuale le giustificazioni fornite dalla partecipante in relazione alle voci di costo. Nel caso di giudizio di congruità dell’offerta, seppure la stazione appaltante non ha un obbligo di motivare puntualmente la propria decisione, la valutazione sarà comunque illegittima per difetto di istruttoria e di ragionevolezza nel caso in cui, alla luce delle giustificazioni fornite dalla partecipante e della sintetica motivazione con cui la stazione appaltante le ha condivise, non sia possibile risalire alle ragioni per cui la stessa abbia ritenuto superabili o irrilevanti gli elementi di incertezza circa la congruità dell’offerta.
3. In ordine ai limiti del sindacato giurisdizionale consentito in materia di verifica dell’anomalia dell’offerta, il G.A. può procedere a un controllo sulla corretta individuazione e applicazione dei parametri tecnici impiegati dalla stazione appaltante, nonché sull’affidabilità dei risultati ottenuti, censurando il giudizio espresso dalla stessa qualora se ne possa desumere la illogicità e la incoerenza. Trattasi del cd. sindacato “debole”, espressione del principio secondo cui il G.A. non può ripetere ex novo la valutazione tecnico – discrezionale, sostituendola o sovrapponendola a quella resa dalla stazione appaltante. 

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