Operatività del principio di altenatività nel ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana. Consiglio di giustizia amministrativa, Sezione giurisdizionale, sentenza dell’ 8 ottobre 2007 n. 928

Il principio di alternatività fra ricorso straordinario al Presidente della Regione e ricorso giurisdizionale non può considerarsi  violato, se le due impugnazioni hanno ad oggetto due diverse istanze, entrambe indirizzate ad attivare il medesimo comportamento dell’amministrazione. In tal senso, deve ritenersi ammissible il ricorso presentato al T.a.r. per l’annullamento del silenzio-rifiuto serbato dall’amministrazione, anche qualora lo stesso comportamento inerte sia stato già oggetto di un ricorso straordinario al Presidente della Regione, presentato dal medesimo ricorrente, ma basato su una precedente e diversa istanza.
Già il C .d.S. ha avuto modo di precisare, infatti, che il principio di  alternatività fra ricorso straordinario al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale opera nel solo caso di impugnazioni aventi ad oggetto il medesimo atto; situazione che, alla stregua di quanto si è chiarito, non si verifica nel caso in esame.

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