Anche l’addebito si può separare. Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Sentenza del 13 novembre 2009 n. 24105.

“Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di addebito, pur essendo proponibile solo nell'ambito del giudizio di separazione, ha natura di domanda autonoma, presupponendo l'iniziativa di parte, soggiacendo alle regole e alle preclusioni stabilite per le domande, avendo una "causa petendi" (la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio in rapporto causale con le ragioni giustificatrici della separazione, intollerabilità della convivenza o dannosità per la prole) ed un "petitum" (statuizione destinata a incidere sui rapporti patrimoniali con la perdita del diritto al mantenimento e della qualità di erede riservatario e di erede legittimo) distinti da quelli della domanda di separazione e, pertanto, può formare oggetto di sentenza non definitiva”

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