Il diritto alla retrocessione del fondo espropriato non sempre è un diritto soggettivo. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza dell'11 novembre 2009 n. 23823.

“Le Sezioni Unite devono dare continuità alla propria giurisprudenza in base alla quale il diritto alla retrocessione del fondo espropriato, il quale sorge allorché questo non venga utilizzato per gli scopi di pubblica utilità ai quali l'opera era destinata, non sussiste qualora detti scopi siano stati comunque raggiunti attraverso l'utilizzazione del fondo in base a diverse modalità imposte anche da evoluzioni normative nel frattempo intervenute e, quindi, il provvedimento di espropriazione abbia comunque avuto esecuzione, essendo stata conseguita la pubblica utilità che ne costituisce la ragione. In tale caso, la posizione giuridica del privato nei confronti dell'espropriante (non assurge al rango di diritto soggettivo, ma) assume - già alla stregua delle disposizioni antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come riformulato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - natura e consistenza di interesse legittimo, tutelabile, come tale, solo innanzi al giudice amministrativo La sentenza impugnata che non si è attenuta a questi principi va pertanto cassata e va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo”.

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