Il pastore e le pecore, ma non solo- Cassazione penale - Sezione sesta - sentenza 12 febbraio - 19 marzo 2009, n. 12146

“negli attuali ordinamenti costituzionali il principio di materialità costituisce un requisito sostanziale di legittimità del diritto penale. Nessun rilievo può pertanto attribuirsi ad una “apparenza” che non si concreti in manifestazione di realtà effettiva. In coerenza, dunque, con il dovere costituzionale di bandire ogni prospettiva di cd. “diritto penale dell'apparenza”, questa Corte - dopo l'approvazione della legge 21 febbraio 2006, n. 49, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272 - ha reiteratamente affermato che la modificazione introdotta dall'art. 4-bis, secondo cui la detenzione di sostanze stupefacenti costituisce reato se le sostanze detenute “appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale”, al di là dell'infelice verbo utilizzato, non contiene elementi di sostanziale novità rispetto alla disciplina previgente, che, in base al combinato disposto degli artt. 73 e 75 d.P.R. n. 309 del 1990, sanzionava penalmente la detenzione di sostanze stupefacenti che non fosse finalizzata all'“uso personale” (cfr. Cass. 6, n. 17899/08, PM c/ Corrucci)”

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