Modus operandi nella determinazione della soglia di anomalia: arrotondamenti arbitrari se non previsti dalle norme speciali della gara. Consiglio di Stato, Sez. V – sentenza 12 novembre 2009, n.7042.

L’amministrazione appaltante, nella procedura di gara e nell’esercizio del potere di autotutela, ai fini dell’aggiudicazione definitiva, ha l’ obbligo di astenersi da arrotondamenti arbitrari - se non previsti - dalle speciali norme di gara, nella determinazione della soglia di anomalia. La fase della formulazione delle offerte è ontologicamente e teleologicamente differente da quella del calcolo relativo alla soglia di anomalia. In questa seconda fase non può essere utilizzato il medesimo criterio stabilito per la fissazione delle offerte. E’ illogica la previsione di un identico modus operandi, se non espressamente esplicitato, che porti ad un arrotondamento nella formulazione dei ribassi di offerta e all’ automatica applicazione dello stesso in tutti gli ulteriori sviluppi della procedura di gara.  

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