La teoria della pregiudiziale amministrativa cede il passo all’autonomia della tutela risarcitoria? Corte di Cassazione – Sezione prima civile – sentenza del 17 ottobre 2007, n. 21850.
Nel caso in cui sia stata introdotta, davanti al giudice ordinario, una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, il giudice potrà procedere ad accertare direttamente l’illegittimità del provvedimento amministrativo, non essendo più ravvisabile la necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento davanti al giudice amministrativo, intesa come dipendenza del diritto al risarcimento dal previo annullamento, in passato costantemente affermata per l'evidente ragione che solo in tal modo si perveniva all'emersione del diritto soggettivo, e quindi all'accesso alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., e potendo, al contrario, detto accertamento essere svolto dal giudice ordinario nell'ambito dell'esame della riconducibilità della fattispecie sottoposta al suo esame alla nozione di fatto illecito delineata dall'art. 2043 c.c. secondo la nuova lettura della norma accolta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 500 del 1999. La tutela risarcitoria autonoma delle situazioni di interesse legittimo spetta pertanto alla parte per il fatto che la situazione soggettiva è stata sacrificata da un potere esercitato in modo illegittimo e la relativa domanda rivolta al giudice è tesa ad accertare l'illegittimità di tale agire. Questo accertamento non può perciò risultare precluso dalla inoppugnabilità del provvedimento, né il diritto al risarcimento può essere per sé disconosciuto da ciò che invece concorre a determinare il danno, ovverosia la regolazione che il rapporto ha avuto sulla base del provvedimento e che la pubblica amministrazione ha mantenuto nonostante la sua illegittimità.
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