Negato il diritto di accesso alle schede elettorali, esulanti dalla nozione di documento amministrativo. Tar Piemonte, sez. II – sentenza 30 ottobre 2009, n.2355.

I giudici amministrativi piemontesi hanno autorevolmente statuito che gli atti del procedimento elettorale, in base ai quali è stata effettuata pubblicamente la lettura e la registrazione dei voti (ergo le schede e le tabelle di scrutinio) non costituiscono oggetto del diritto di accesso e della relativa azione giurisdizionale disciplinata dall’art.25 L. 7 agosto 1990 n.241, poiché gli anzidetti atti del procedimento elettorale sono affidati in deposito, in plichi sigillati, alla Cancelleria del Tribunale e non possono essere considerati “documenti amministrativi” detenuti dalla Pubblica Amministrazione ex art.22 co.1 lett. d) L. n.241/1990, con la conseguenza che devono essere sottratti all’eccesso del pubblico e della Amministrazione depositaria, in quanto da quest’ultima tenuti a disposizione dell’autorità giudiziaria preposta a dirimere le eventuali controversie elettorali, che devono trovare i plichi intatti.

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