“La missiva con la quale il produttore riconosce, all’acquirente, il difetto del bene e si impegna ad eliminarlo costituisce autonomo contratto di garanzia”. Corte di Cassazione, sez. II civile – sentenza 12 ottobre 2009 n. 21621.

I giudice della Suprema Corte di Cassazione considerano la missiva, con la quale il produttore di un bene riconosce all’acquirente il vizio della cosa dallo stesso creata e si impegna ad eliminarlo, come un autonomo contratto di garanzia, suscettibile di risoluzione per inadempimento, nonostante il produttore medesimo fosse terzo estraneo al contratto di compravendita (stipulato tra venditore ed acquirente), all’interno del quale l’alienante aveva assunto l’obbligo di garanzia in ordine alla idoneità della cosa compravenduta.

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