Lla Suprema Corte si pronuncia, per la prima volta dall’entrata in vigore del d.lgs. n.81 del 2008, sui criteri di individuazione del datore di lavoro nell’ambito di un’Azienda Sanitaria Locale. Corte di Cassazione Penale, sezione III - sentenza 17 luglio 2009, n.29543.

Nelle Aziende Sanitarie gestite dal Servizio Sanitario Nazionale, il direttore generale, in quanto soggetto collocato al vertice amministrativo e gestionale, ha l’obbligo di osservanza delle norme di prevenzione e sicurezza. Tale obbligo, in effetti, rientra nella più ampia nozione di “gestione” dell’ente e può, tuttavia, gravare su un funzionario non avente qualifica dirigenziale, qualora lo stesso - a norma dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2008 – sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, decisionale e di spesa.

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