Elemento soggettivo della responsabilità medica. Cassazione Civile, sez. III, 28 settembre 2009 n°20790.

Il medico, in caso di diagnosi errata, risponde per colpa lieve: egli ha infatti l’obbligo di adottare tutte le necessarie precauzione per impedire prevedibili complicazioni, e di adoperare la scrupolosa attenzione che la particolarità del caso richiede; il mancato rispetto di tali obblighi denota in capo al sanitario l’elemento soggettivo della colpa lieve. L’obbligo per il professionista di eseguire la prestazione secondo le leges artis sussiste per il chirurgo per tutte le fasi dell’intervento, anche post-operatorie: egli pertanto deve seguire attentamente il paziente, anche in relazione a possibili e non del tutto prevedibili eventi che possono intervenire dopo l'intervento, ponendo in essere tutte le precauzioni e i rimedi conosciuti e conoscibili dalla scienza e alla pratica medico - specialistica del settore conosciuti e conoscibili in quel dato momento storico.

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