La Comunicazione di avvio del procedimento è (quasi) sempre un obbligo. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI VENEZIA - sentenza 26 ottobre 2009 numero 2645
“il provvedimento comunale che dispone la cessazione dell'attività di commercio e la revoca dell'autorizzazione già a suo tempo rilasciata, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, L. n. 241/90, per consentire al ricorrente di esporre le sue difese e di interloquire con l'Amministrazione, con argomentazioni astrattamente idonee ad influire sulle determinazioni del comune, salva la prova dell'esistenza di ragioni di urgenza, da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento, idonee a giustificare la mancata comunicazione dell'inizio del procedimento" (TAR Campania, Napoli, sez. III, 4 dicembre 2006, n. 10365).
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