Mai sottovalutare le conseguenze dell’infedeltà: quando il tradimento, se ostentato, può concorrere ad integrare il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.). Corte di Cassazione, VI Sezione penale - Sentenza 14 luglio - 28 settembre 2009, n. 38125.

E’ corretto ritenere che la continua serie di insulti, prepotenze, meschine cattiverie, unita ad infedeltà ostentate e ad accertati atti di violenza, sia inquadrabile nella fattispecie di cui all’art.572 c.p. Tale condotta prevaricatrice, attuata in forma reiterata, tendente a umiliare e sottoporre la congiunta a sofferenze fisiche e morali, così da renderle penosa l'esistenza, risulta idonea, in effetti, ad integrare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie del reato di maltrattamenti, così come contemplata dal legislatore.

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