L’atto di divieto della pubblica autorità determina la risoluzione di tutti i contratti collegati. Corte di Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 19 ottobre 2007, n. 21973
Ove il factum principis, inteso come atto della pubblica autorità, costituisca un impedimento alla prestazione contrattuale venendo ad incidere su un momento strumentale o finale della relativa esecuzione, deve ritenersi sussistente la responsabilità del debitore laddove il medesimo vi abbia colposamente dato causa, ovvero - trattandosi in particolare di atto amministrativo illegittimo - non abbia posto in essere un adeguato sforzo diligente volto ad ottenerne la revoca o l'annullamento. Ne consegue che è risolvibile non sono il contratto di somministrazione, ma anche tutti i contratti ad esso teleologicamente collegati. Il collegamento, infatti, nella specie non genetico - con incidenza cioè dell'uno in ordine alla formazione dell'altro (come avviene ad esempio tra contratto preliminare e contratto definitivo) - bensì funzionale - con interdipendenza finalizzata al soddisfacimento dell'interesse globalmente perseguito con la complessiva operazione assumente specifica ed autonoma rilevanza rispetto alla causa - parziale - dei singoli contratti, sì che le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, comportante, nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, la reciproca influenza tra i contratti collegati.
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