Quando il porto d'armi va revocato. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE TOSCANA - 1 ottobre 2009 numero 1493
“La revoca della licenza di porto d'armi non richiede un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne (Cons. Stato, Sez. IV, n. 858 del 17 luglio 1996), risultando legittima la revoca, la sospensione o il diniego di un'autorizzazione, sulla base del convincimento motivato dell’Amministrazione circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione, ancorché non ricorra alcuna delle ipotesi direttamente descritte dalla legge”
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