I diritti di credito restano nel limbo. La Suprema Corte si atteggia a San Pietro e ancora una volta serra le porte per il paradiso della comunione legale. Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 15 gennaio 2009, n. 799.
Il credito per l’indennità di cui all’art. 936 c.c., dovuto dal proprietario del suolo per opere fatte dal terzo con materiali propri, non costituisce un acquisto che cade in comunione legale ai sensi dell’art. 177, lett. a), c.c., dovendo escludersi che la comunione comprenda tutti i diritti di credito indistintamente. L’acquisto di cui all’art. 177, lett. a), c.c. deve avere ad oggetto un bene suscettibile di valore di scambio ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 c.c., ovvero un diritto di credito a struttura complessa, restando esclusi dalla comunione i diritti di credito meri la cui componente personale prevale su quella patrimoniale.
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