La condizione di rifugiato politico.... TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA - 8 settembre 2009 numero 1250.
“In base alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954 n. 722, lo " status " di rifugiato è formalmente riconosciuto allorché l'interessato, ritornando nel Paese d'origine, correrebbe il serio pericolo di subire persecuzioni personali, limitazioni della libertà o danni all'integrità fisica”.
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